Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”.
Ampliato l’elenco
Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.
Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l’accordo non è stato ancora stipulato.
Albania | Germania | Norvegia |
Alderney | Ghana | Nuova Zelanda |
Algeria | Giappone | Oman |
Anguilla | Gibilterra | Paesi Bassi |
Arabia Saudita | Giordania | Pakistan |
Argentina | Grecia | Polonia |
Armenia | Groenlandia | Portogallo |
Aruba | Guernsey | Qatar |
Australia | Herm | Regno Unito |
Austria | Hong Kong | Repubblica Ceca |
Azerbaijan | India | Repubblica Slovacca |
Bangladesh | Indonesia | Romania |
Belgio | Irlanda | San Marino |
Belize | Islanda | Senegal |
Bermuda | Isola di Man | Serbia |
Bielorussia | Isole Cayman | Seychelles |
Bosnia Erzegovina | Isole Cook | Singapore |
Brasile | Isole Faroe | Sint Maarten |
Bulgaria | Isole Turks e Caicos | Siria |
Camerun | Isole Vergini Britanniche | Slovenia |
Canada | Israele | Spagna |
Cina | Jersey | Sri Lanka |
Cipro | Kazakistan | Stati Uniti d’America |
Colombia | Kirghizistan | Sud Africa |
Congo (Repubblica del Congo) | Kuwait | Svezia |
Corea del Sud | Lettonia | Svizzera |
Costa d’Avorio | Libano | Tagikistan |
Costa Rica | Liechtenstein | Taiwan |
Croazia | Lituania | Tanzania |
Curacao | Lussemburgo | Thailandia |
Danimarca | Macedonia | Trinitad e Tobago |
Ecuador | Malaysia | Tunisia |
Egitto | Malta | Turchia |
Emirati Arabi Uniti | Marocco | Turkmenistan |
Estonia | Mauritius | Ucraina |
Etiopia | Messico | Uganda |
Federazione Russa | Moldova | Ungheria |
Filippine | Montenegro | Uzbekistan |
Finlandia | Montserrat | Venezuela |
Francia | Mozambico | Vietnam |
Georgia | Nigeria | Zambia |
Gli effetti
Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.
Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo) | ||
Oneri deducibili | Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE white list | |
Detrazioni | Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di un’università ubicate in Stati Ue o See white list | |
IVIE | Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all’estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See white list con adeguato scambio d’informazioni | |
IRPEF | Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi white list) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher).
Possibilità di avvalersi del regime forfetario |
|
Reddito impresa | Trasferimento sede all’estero | Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue o See white list |
Consolidato | Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o See white list | |
Redditi di natura finanziaria | Applicazione dell’imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico):
Applicazione di ritenuta ridotta:
|
Disposizioni che ai applicano a tutti gli Stati compresi in elenco White List | ||
Quadro RW e monitoraggio fiscale | Partecipazioni estere | Per i soggetti che siano “titolari effettivi” di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l’approccio look through) |
Picco massimo dei conti correnti | Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell’anno dal conto corrente | |
Trust esteri | Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Stati in paesi collaborativi | |
Reddito di impresa | Trasferimento sede in Italia | Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi |
Perdite su crediti | Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana | |
Redditi finanziari |
|
L’entrata in vigore
Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei paesi collaborativi.
Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la vacatio legis di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.
Si segnala, però, che dalla visione del sito dell’Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto, è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l’applicazione delle ritenute).
Che si propenda per l’una o per l’altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.
Infatti, gli interventi sul quadro RW trovano, secondo la visione unanime della dottrina, immediata applicazione già sul periodo di imposta 2015.
I clienti interessati a maggiori approfondimenti possono contattare lo Studio.
Cordiali saluti.
Studio Zanetti
Associazione Professionale Commercialisti
Discussione
Nessun commento.